Statuto

Statuto2023-03-27T16:13:44+01:00

ALLEGATO “B” AL N. 13474 DI REPERTORIO E N. 10094 DI RACCOLTA

STATUTO

“CLUB ITALIANO ALPINO – SEZIONE DI BELLUNO – FRANCESCO TERRIBILE”

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione e Durata2023-03-27T16:06:01+01:00

È costituita, con sede legale in Belluno (BL), ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore CTS), l’associazione di promozione sociale, Sezione di Belluno “CLUB ALPINO ITALIANO”, denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Belluno APS ETS” o in forma abbreviata “C.A.I.- Sezione di Belluno – APS – ETS”.
L’Associazione, che si richiama all’originaria costituzione della Sezione di Belluno del CAI avvenuta con atto privato del primo marzo 1891, è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti da ora in avanti indicata anche con il termine “Sezione”, e pertanto, aderendo alle modalità di attuazione degli scopi stabiliti dal CAI, uniforma il proprio Statuto ed il proprio Regolamento sezionale allo Statuto ed al Regolamento Generale delCAI; inoltre opera in armonia con gli stessi e con le delibere dell’Assemblea dei Delegati. Gli iscritti all’Associazione sono di diritto Soci del CAI. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. È dotata di personalità giuridica giusta decreto nr.245 del 15 ottobre 2015 della Regione Veneto e successiva iscrizione al Registro regionale delle personalità giuridiche al numero d’ordine 806. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano Regione Veneto. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura2023-03-27T14:39:28+01:00

L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, parità di genere e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria, cioè avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei soci all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Titolo I – Scopi e attività

Art. 3 – Scopi e attività2023-03-27T14:44:59+01:00

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell’ambiente naturale in genere, con iniziative di interesse locale e generale.
L’Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne in cui si svolge l’attività sociale (specie quelle del territorio Veneto), e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale e in forma volontaria, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

7. organizzazione e gestione di attività di educazione ambientale nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi, bivacchi e palestre di arrampicata per i propri soci anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

c) alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell’ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività̀ alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;

e) alla formazione di soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d), ed alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell’Associazione come istruttori ed accompagnatori di alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata libera, speleologia ed accompagnatori e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e dell’ambiente naturale in genere, nonché all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all’art. 5 CTS;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali e intersezionali;

l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio;

m) partecipare ed aderire, se opportuno, ad Associazioni con scopi similari affini od utili ai propri;

n) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, ossia esercitare, a norma dell’art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. La Sezione può esercitare, a norma dell’art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La Sezione ha competenza esclusiva nell’intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, salva espressa delega alle Sottosezioni, ove esistenti, per singoli affari.

Art. 4 – Locali sede2023-03-27T14:45:48+01:00

Nei locali della sede non possono svolgersi attività̀ che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Titolo II – Soci

Art. 5 – Soci – Diritti dei Soci – Volontari e lavoratori dipendenti2023-03-27T16:06:32+01:00

L’Associazione presuppone l’esistenza, quali soci, di almeno sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Possono essere ammessi quali soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell’Associazione.
L’Associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di socio chiunque ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e la normativa applicabile. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. In particolare, i Soci dell’Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui. I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi così come indicati nell’art.3. I soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.
L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L’attività dei soci è regolata dalle previsioni di cui all’art. 17 e 18 del CTS.

Art. 6 – Ammissione2023-03-27T14:50:06+01:00

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo criteri non discriminatori o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci.
Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, e quindi in caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Obblighi dei Soci – Quota associativa2023-03-27T14:51:51+01:00

Il Socio s’impegna, con l’ammissione ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Sezionali nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Socio e tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico e che si impone di osservare;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci, non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio é considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell’Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa2023-03-27T14:52:26+01:00

La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Perdita della qualità di Socio2023-03-27T14:53:00+01:00

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.

Art. 10 – Dimissioni/Recesso2023-03-27T16:07:10+01:00

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Le dimissioni (recesso) non estinguono gli obblighi originatisi in capo all’associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione, mentre per il CAI hanno effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 11 – Regole di comportamento e Sanzioni disciplinari2023-03-27T14:55:31+01:00

Il socio deve comportarsi secondo i principi informatori dell’Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza. Non sono ammesse iniziative di Soci in nome del CAI se non quelle autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano, in particolare negli art. 19, 20 e 21.
La competenza per l’irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo, che deve essere motivato, sarà obbligatoriamente comunicato all’associato interessato, anche via pec, e al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi2023-03-27T14:56:19+01:00

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

Titolo III – Sezioni

Art. 13 – Organi della Sezione2023-03-27T14:59:03+01:00

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione;
– il Presidente;
– il Collegio dei revisori dei conti o l’Organo di Controllo, se istituito a norma dell’art. 30 del CTS ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (art. 31 CTS).

L’Associazione provvede a dotarsi delle scritture contabili prescritte e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni. La Sezione deve tenere i seguenti libri:

a) libro dei soci e il registro dei volontari;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti o dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori o dell’Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associativi indicati al comma 1.

Titolo III – Assemblea dei soci

Art. 16 – Partecipazione2023-03-27T15:18:42+01:00

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. L’ammissione all’Assemblea è subordinata all’esibizione della tessera del CAI sezione di Belluno in regola con i versamenti delle quote sociali. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, membro del Collegio dei revisori dei Conti, dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, ammissibile solo per le cariche sociali, mediante rilascio di delega scritta; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
In tale caso è necessario:

– che sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

– che vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea2023-03-27T15:19:21+01:00

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza di entrambi, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, o, in mancanza, su decisione dell’Assemblea, da altro consigliere o da qualsiasi associato.
L’Assemblea nomina, nel rispetto di quanto sopra, un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni2023-03-27T15:21:35+01:00

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, in proprio o per delega, salvo la legge o lo statuto dispongano diversamente, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, ammissibile come infra solo per le cariche sociali, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
La designazione va espressa su scheda segreta, purché i soci che lo richiedano abbiano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Ai sensi dell’art. 26, in applicazione degli artt. 30 e 31 CTS, l’Assemblea dei soci, anche con voto espresso, nomina l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo.
Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi. Le deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni e contestuale invio con strumenti elettronici.

Art. 14 – Assemblea2023-03-27T15:00:23+01:00

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali; essa è costituita da tutti i Soci. Il diritto di voto nell’assemblea è attribuito ai soci maggiorenni; esso tuttavia potrà essere riconosciuto anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. In ogni caso l’elettorato passivo e il diritto di assumere cariche, incarichi e responsabilità compete ai soli soci maggiorenni.
L’Assemblea:
– adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri se previsto ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
– elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne dispone la revoca;
– delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
– approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
– delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
– delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura e sull’eventuale regolamento;
– approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti, in particolare nei confronti degli organi direttivi;
– delibera su ogni altra questione, attribuita dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 (venticinque) soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione2023-03-27T16:07:51+01:00

L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 (trentuno) marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
L’assemblea può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell’Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 100 (cento) soci maggiorenni della Sezione, aventi diritto al voto.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata di norma presso la sede sociale o nell’ambito del Comune di Belluno o di Comuni limitrofi, comunque entro la Provincia di Belluno, mediante affissione dell’avviso – che contiene il giorno, l’ora e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione sia di prima che di seconda convocazione – nella sede della sezione e sul sito web sezionale 20 (venti) giorni prima della data stabilita, e con spedizione dell’avviso ai soci e agli altri aventi diritto (membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o dell’Organo di Controllo) a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea. Qualora il numero dei soci sia superiore a 100 (cento), l’avviso di convocazione, oltre all’affissione, in alternativa, può essere pubblicato almeno due volte su un quotidiano, a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Sezione, sempre almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea.

Titolo III – Consiglio direttivo

Art. 19 – Composizione e funzioni2023-03-27T15:24:01+01:00

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel Regolamento Generale del CAI, e si compone da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 12 (dodici) componenti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi del presente Statuto e nel rispetto dell’art. 2382 c.c., tra i soci persone fisiche o tra i soggetti indicati dai soci non persone fisiche.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
– convoca l’Assemblea dei Soci;
– presenta e propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
– approva, controlla e coordina le attività sociali;
– propone all’Assemblea la quota associativa annuale e la quota di ammissione nonché controlla la regolarità dei versamenti delle quote associative;
– gestisce le attività patrimoniali e finanziarie dell’Associazione;
– conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
– ratifica i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza dal Presidente;
– conferisce incarichi professionali;
– istituisce o scioglie Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incarica Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
– predispone i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
– redige, collaziona, riordina e propone all’Assemblea le modifiche dello statuto della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
– adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
– delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
– cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
– delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
– delibera la costituzione o lo scioglimento di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto e approva i regolamenti delle Sottosezioni;
– approva e coordina il programma annuale delle attività delle Commissioni, dei Gruppi di Soci e delle Sottosezioni;
– autorizza le Sottosezioni, i Gruppi di Soci e le Commissioni a reperire fonti di finanziamento diverse da quelle assegnate dall’Associazione;
– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
– nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione del socio;
– delibera sull’accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l’eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
– delibera in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del Comune;
– concede il Patrocinio o la partecipazione dell’Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;
– segnala al CAI Centrale e Regionale, ove richiesti, i nominativi di propri Soci disponibili allo svolgimento di incarichi in sede nazionale e regionale;
– cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
– svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’Organo Amministrativo.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e i Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Durata e scioglimento2023-03-27T15:25:14+01:00

I Consiglieri eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito; in mancanza di non eletti, la sostituzione avverrà tramite nuova elezione nella prima Assemblea utile.
Il consigliere dimissionario o dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può candidarsi all’Assemblea successiva.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea per la elezione dei sostituti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o l’Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i dimissionari restano in carica per la normale amministrazione.

Art. 21 – Partecipazione2023-03-27T15:25:44+01:00

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, i direttori delle Scuole ed i responsabili dei gruppi o commissioni e i Past president. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Convocazione e modalità di convocazione2023-03-27T16:05:02+01:00

Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta al bimestre mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica, contenente l’analitico ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza in cui deve essere inviato almeno un giorno prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche attraverso idonee modalità di partecipazione a distanza, nel rispetto di quanto sopra previsto per l’Assemblea dei soci, in quanto compatibile.
Il medesimo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio, nei casi di legge o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Titolo III – Presidente

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente2023-03-27T15:27:56+01:00

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
– sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
– presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
– pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Titolo III – Tesoriere e segretario

Art. 24 – Compiti del Tesoriere2023-03-27T15:28:18+01:00

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento.

Art. 25 – Compiti del Segretario2023-03-27T15:28:52+01:00

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Titolo III – Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo

Art. 26 – Composizione e durata2023-03-27T15:31:32+01:00

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell’Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidata da un Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con maturate esperienza contabile almeno triennale e con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere, almeno ogni tre mesi, le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei Conti:
– l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
– il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
– la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e/o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 30 CTS l’Assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo (ODC), monocratico o collegiale.
L’Organo di controllo, in ottemperanza all’art. 30 CTS, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge e sostituisce il Collegio dei Revisori dei Conti, che viene a cessare.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In questo caso, l’ODC è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. L’ODC esercita infatti compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All’ODC si applica l’art. 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, co. 2, codice civile, salvo quanto sopra.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
È compito dell’Organo di controllo:
a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
Dalla data dell’atto assembleare di nomina dell’ODC, decadono automaticamente i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.
La disciplina del comma che precede si applica anche in caso di nomina del Revisore legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell’art. 31 CTS.
Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni per eleggere del nuovo Collegio o nominare il nuovo ODC.

Titolo IV – Cariche sociali

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità2023-03-27T15:32:44+01:00

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto (o i soggetti indicati dai Soci non persone fisiche con diritto di voto) in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; siano in regola con il pagamento della quota associativa; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; non sia pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, in ogni caso.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
Non si applica la disposizione che precede all’Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti quando gli stessi siano obbligatoriamente in possesso di requisiti professionali o di iscrizioni in Albi, Registri o Elenchi in applicazione degli art. 30 e 31 CTS.

Titolo V – Commissioni, gruppi e scuole

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole2023-03-27T15:33:35+01:00

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi,commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci  aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO (Organi Tecnici Centrali Operativi)/OTTO (Organi Tecnici Territoriali Operativi) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Titolo VI – Sottosezioni

Art. 29 – Costituzione2023-03-27T15:34:18+01:00

Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Titolo VII – Patrimonio

Art. 30 – Patrimonio2023-03-27T16:09:14+01:00

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziativeassunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; dall’attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 CTS, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 CTS; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata fra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, l’Associazione, in via accessoria e strumentale, può:
a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, sci-alpinistico, sciescursionistico, naturalistico e speleologico;
b) gestire o dare in gestione i propri rifugi e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all’art. 3.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa o altro tipo di deposito garantito.

Titolo VIII – Esercizio sociale – Scioglimento

Art. 31 – Esercizio sociale – Scioglimento2023-03-27T15:37:33+01:00

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, nel rispetto della normativa applicabile, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti ove previsti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci e pubblicato sul sito Internet della Sezione, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Viene redatto, ove prescritto, anche il bilancio sociale, ai sensi della normativa applicabile.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell’assemblea e previo parere positivo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI e dell’Ufficio di controllo (Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in APS-ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in APS-ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.
All’atto dello scioglimento, l’Assemblea dei soci nomina tre liquidatori.

Titolo IX – Controversie

Art. 32 – Tentativo di conciliazione2023-03-27T15:38:38+01:00

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci della Sezione o fra i soci e gli organi della stessa possono essere precedute da un tentativo di conciliazione. Qualora i contendenti accettino di tentare la conciliazione, il Consiglio Direttivo affida l’incarico ad un arbitro estraneo al Consiglio stesso, che abbia un’anzianità di iscrizione al CAI di almeno sette anni.
Qualora parte sia la Sezione, la nomina dell’arbitro è devoluta al CRC o all’ODC. Le riunioni sono informali, improntate a criteri di riservatezza, semplicità e speditezza. Degli esiti del tentativo è redatto verbale.

Titolo X – Disposizioni finali

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore2023-03-27T15:39:39+01:00

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Ogni disposizione del presente Statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino al termine di cui all’art. 102, co. 4, del CTS, sempre salva, ai fini tributari, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 104 del CTS stesso. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto e del regolamento generale del C.A.I., prevarranno queste ultime. La sezione del C.A.I. di Belluno provvederà ad adeguare il proprio statuto alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale. Le modifiche dello statuto verranno adottate dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione all’assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Art. 34 – Norme transitorie2023-03-27T15:40:26+01:00

Nel periodo di vacanza tra l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI del presente Statuto e la prima Assemblea Ordinaria, nel corso della quale saranno effettuate le eventuali elezioni delle cariche sociali, restano in carica i componenti già eletti, anche oltre il normale periodo di durata dello Statuto.

F.to Paolo Barp

F.to Elisa Piccolotto, Notaio

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