Il CAI mette a disposizione dei propri Soci differenti coperture assicurative sia per l’attività Istituzionale che per l’attività personale. Alcune coperture vengono attivate automaticamente per tutti i Soci all’atto d’iscrizione o di rinnovo, altre sono attivabili su richiesta degli interessati.
Polizze attivate automaticamente
Si attivano automaticamente per tutti i Soci all’atto d’iscrizione o di rinnovo (c.d. bollino).
Infortunio in Attività Istituzionale – Copertura A
Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia delle singole Sezioni CAI.
Soccorso Alpino
Prevede il rimborso delle spese incontrate nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta dei Soci del CAI feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.
La polizza è valida sia in Attività Istituzionale che Personale.
Responsabilità civile verso terzi in attività Istituzionale
La garanzia copre i Soci per eventuali richieste di risarcimenti qualora civilmente responsabili, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall’assicurato.
Polizze aggiuntive
Possono essere richieste singolarmente dai Soci all’atto d’iscrizione o di rinnovo previo versamento di un premio aggiuntivo.
Infortunio in Attività Istituzionale – Copertura B
Consente il raddoppio dei massimali previsti dalla copertura di base (Copertura A) sugli infortuni in Attività Istituzionale.
Si attiva su richiesta del Socio all’atto d’iscrizione o di rinnovo (c.d. bollino) con un costo aggiuntivo di 5,15€.
Infortunio in Attività Personale – Copertura A
Assicura il Socio che va in montagna autonomamente, al di fuori delle attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e non sovrapponibile con la copertura prevista per l’attività istituzionale.
Si attiva su richiesta del Socio all’atto d’iscrizione o di rinnovo (c.d. bollino) con un costo aggiuntivo di 126,50€.
Infortunio in Attività Personale – Copertura B
Consente il raddoppio dei massimali previsti dalla copertura di base (Copertura A) sugli infortuni in Attività Personale.
Si attiva su richiesta del Socio all’atto d’iscrizione o di rinnovo (c.d. bollino) con un costo aggiuntivo di 252,90€.
Responsabilità civile verso terzi in attività Personale
La garanzia copre i Soci per eventuali richieste di risarcimenti qualora civilmente responsabili, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività personali svolte dall’assicurato.
La polizza copre anche i familiari del Socio purché siano iscritti anche loro al CAI.
Si attiva su richiesta del Socio all’atto d’iscrizione o di rinnovo (c.d. bollino) con un costo aggiuntivo di 12,50€.
Per maggiori informazioni e per consultare il contratto integrale si faccia riferimento al sito del Club Alpino Italiano.
FAQ
E’ l’attività non compresa in quella c.d. istituzionale: quella del Socio che va in montagna autonomamente, non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e non sovrapponibile con la copertura prevista per l’attività istituzionale.
Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il Socio è sempre assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell’anno: a) o con la copertura infortuni Soci, quando è in attività istituzionale CAI b) o con la copertura personale, quando va per conto proprio
Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio:
- uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
- corsi organizzati da una qualsiasi Sezione CAI
- gestione e manutenzione sentieri e rifugi
- riunioni assembleari e consigli direttivi
- altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell’ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
- serate divulgative e mostre
- è la quota parte di danno che resta a carico dell’assicurato e non viene risarcita/rimborsata
- è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare
- è assoluta, se la cifra espressa in valore monetario o in punti percentuali al di sotto della quale non viene erogato alcun risarcimento o rimborso
- è relativa, se la cifra espressa è suscettibile di variazioni in base alle relative percentuali
Prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta dei Soci del CAI feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.
La garanzia si estende alle operazioni di soccorso a favore dei Soci del CAI che praticano lo sci su pista, fuori pista e lo snowboard, la speleologia, il canyoning/torrentismo se con l’utilizzo di attrezzature alpinistiche, escursionismo con utilizzo di racchette da neve e l’escursionismo con utilizzo di mountainbike al di fuori delle strade statali, provinciali e comunali.
L’assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e/o spettacolo.
Per maggiori informazioni e per consultare il contratto integrale si faccia riferimento al sito del Club Alpino Italiano
Si definisce «responsabilità in senso giuridico» l’obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall’ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).
Se la norma violata è di natura «civile» la conseguenza consisterà nell’obbligo di risarcire il danno. L’art. 2043 c.c. prevede che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (responsabilità cd extracontrattuale).
A differenza di quanto accade nella responsabilità penale che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Costituzione, è personale e la relativa sanzione non può essere trasferita, la responsabilità civile è trasferibile ad altri (assicurazioni) ed è quanto accade attraverso le coperture assicurative.
Art. 1917 c.c. «Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».
Ove l’assicurato subisca un infortunio dal quale derivino un’inabilità lavorativa, un’invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall’assicurazione una indennità che compensi la impossibilità o la ridotta possibilità di svolgere le normali mansioni, oppure la riduzione della efficienza fisica o, infine, la perdita stessa della persona.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea
- Non tutti gli incidenti sono da considerarsi infortuni. Es. L’infarto non è un infortunio. Per maggiori informazioni fare riferimento alla Polizza integrale disponibile sul sito del CAI centrale.
- Perché sia operativa la copertura NON è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell’infortunio.